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Ordinanza — n. 12324/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeal for lack of specific grounds regarding facts and liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12324/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Anatolie Pirnau's appeal inadmissible due to a lack of specific grounds. The appellant challenged the lower court's confirmation of guilt for assault and threats, arguing violations of law and reasoning errors. The court rejected these claims because they merely repeated arguments already dismissed by the appellate judge without providing new, specific factual or legal analysis.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds lack specificity by merely restating reasons already rejected by the court of appeal without establishing a new correlation between the decision and the new arguments.

Parole chiave

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lack of specificity inadmissible appeal criminal procedure code repetition of arguments court of cassation procedural defect costs of appeal lesione alla caviglia

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone
pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv.
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv.
Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano
230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv.
Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca
236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIRNAU ANATOLIE nato il 29/10/1983 avverso la sentenza del 10/06/2020 del TRIBUNALE di RIMINIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 10/06/2020 il Tribunale di Rimini in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, confermava la sentenza di primo grado, con cui Anatolie Pirnau era stato condannato a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, per i reati di cui agli artt. 81, comma secondo, 110, 582, 612 cod. pen., in Rimini il 02/03/2014.

Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla sussistenza del fatto ed alla responsabilità dell'imputato. Il ricorso è inammissibile per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;

Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso di specie, con motivazione immune da censure logiche, la sentenza impugnata ha ricordato come la persona offesa fosse da ritenere del tutto attendibile in relazione ad entrambe le fattispecie in contetazione, avendo ricostruito la vicenda in maniera coerente e chiara, oltre che confermata dal certificato medico e dalle dichiarazioni dei testi che, pur non avendo assistito ai fatti, erano sopraggiunti avendo udito delle urla ed avendo trovato la persona offesa in terra e l'imputato accanto a lei insieme al correo; peraltro, uno dei testi aveva ricordato che mentre la donna stava per alzarsi da terra i coimputati l'avevano percossa; quanto alla minaccia, la persona offesa ha chiaramente indicato una minaccia di morte proferita da parte dell'imputato.

Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2022 Il Componente estensor