Italian court dismisses appeal for lack of specificity regarding theft facts and liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Monica Caldarar's appeal inadmissible due to a lack of specificity in her arguments. She challenged the lower court's finding of guilt for theft, claiming the surveillance systems failed to capture her actions, but her grievances merely repeated reasons already rejected by the appellate judges. The court ruled that without new, specific facts linking her arguments to the decision, the appeal violated procedural requirements under Article 591 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds lack specificity by merely repeating reasons already discussed and rejected by the court of appeal without providing new factual or legal elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALDARAR MONICA nato il 30/08/1992 avverso la sentenza del 16/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 16/10/2020 la Corte d'Appello di Milano confermava la sentenza di primo grado con cui Monica Caldarar era stata condannata a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen., in Vignate, il 02/07/2017. Nell'interesse dell'imputata è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla sussistenza del fatto ed alla responsabilità dell'imputata.
Il ricorso è inammissibile per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso di specie, con motivazione immune da censure logiche, la sentenza impugnata ha ricordato come l'imputata fosse stata sorpresa, dopo aver superato le barriere antitaccheggio, all'esterno dell'esercizio commerciale, dopo essersi impossessata della merce, in quanto i sistemi di sorveglianza non avevano ripreso tutti i suoi movimenti e non avevano colto l'imputata nel momento dell'impossessamento della merce.
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2022 Il Componente estensore