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Ordinanza — n. 12321/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as manifestly unfounded and generic regarding liability and sanction treatment claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12321/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for liability and specific sanction treatment, but the court found the arguments generic and lacking comparison with the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected without substantive examination due to its manifestly unfounded nature.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.c.; Art. 368 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded and proposed in a generic manner without addressing pertinent reasons of the lower court decision.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal generic legal argument inadmissibility under CPC procedural dismissal sanction treatment claim pagamento dell'ammenda ammende per infrazione procedurale risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.c.
Art. 368 c.p.c.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORIANO GAETANO nato a ACERRA il 23/10/1980 avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato oltre che del tutto genericamente proposto in ordine alla affermazione di responsabilità come pure in relazione al trattamento sanzionatorio omettendo qualsiasi confronto con le pertinenti ragioni della sentenza; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16.12.2021 Il Consigliere estensore Il Pre idente Ang Capozzi Ange st nzo DEPOSITATO !N C RIA .0 4 A oggi, CAN