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Ordinanza — n. 12318/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and inadmissible regarding non-punishability and sentencing arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12318/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Gaetano Farina inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the arguments concerning the lack of punishability under Article 131-bis of the Penal Code and the general mitigating circumstances to be generic and based on factual issues requiring a trial. Consequently, the appeal was rejected without substantive review of the lower court's decision on the penalty.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 360 c.p.p.: Appeals based on generic assertions of non-punishability or vague criticisms of sentencing regarding factual evaluation are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic argument non-punishability factual evaluation mitigating circumstances court costs Cassa delle ammende controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
pg.2 della sentenza); Quanto al diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. il ricorso è manifestamente infondato oltre che genericamente proposto.
Art. 360 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
pg.2 della sentenza); Quanto al diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARINA GAETANO nato a PIAZZA ARMERINA il 21/04/1968 avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso sulla affermazione di responsabilità è genericamente proposto per questioni di fatto involgenti la valutazione probatoria ( v. pg.2 della sentenza); Quanto al diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. il ricorso è manifestamente infondato oltre che genericamente proposto.

Del tutto generica è la censura riguardante le attenuanti c.d. generiche rispetto alla giudizio di congruità della pena pecuniaria inflitta ( v. pg. 3 della sentenza). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16.12.2021 Il Consigliere estensore Il Pres nte Angelo Capozzi Angelo ostanzo .3EPOSATATO ;N CANcLLEIA O 4 A 202/ IL Ats