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Ordinanza — n. 12317/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds, lack of devolution, and absence of damage.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12317/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for liability, application of continuation, non-punishability, and damages, but the court found these grounds generic, not devolved to the appellate court, or factually unfounded. Consequently, the appeal was rejected because the arguments failed to meet the threshold for admissibility or substantive merit.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if grounds are generic, lack specific factual support, were not properly devolved to the appellate court, or are based on the absence of damage.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of devolution absence of damage procedural costs non-punishability continuation of proceedings risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
Ritenuto, ancora, che il terzo motivo sul diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHONEK CORNELIA nato il 14/07/1953 avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso sulla affermazione di responsabilità è genericamente proposto per questioni di fatto involgenti la valutazione probatoria ( v. pg. 3 e 4 della sentenza); Ritenuto che il secondo motivo sulla applicazione della continuazione è inammissibile in quanto la relativa questione non è stata devoluta in appello;

Ritenuto, ancora, che il terzo motivo sul diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato oltre che genericamente proposto. Ritenuto, infine, che il quarto motivo sulla condanna al risarcimento del danno è del tutto generico fondandosi sulla pretesa fondatezza dei precedenti motivi e sull'assenza di danno. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16.12.2021 Il Consigliere estensore Il Pre id nte iclstaor6 Angelo Capozzi Angel DEA% +.N CA!*, FTA 0_4__AP 22____