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Ordinanza — n. 12316/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-devolved factual issues and lack of appeal on specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12316/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code, omission of qualification under Article 73 of the Tax Code, and denial of generic mitigating circumstances. The court rejected these claims because they relied on factual questions that were not properly devolved to the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90; Appeals based on non-devolved factual issues or generic arguments regarding mitigating circumstances are inadmissible before the Court of Cassation.

Parole chiave

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inadmissible appeal non-devolved facts generic mitigating circumstances omission of qualification procedural costs restituzione delle prestazioni revisione delle prestazioni d'invalidità compensazione nel fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90
è inammissibile trattandosi di questione di fatto non devoluta in appello; Ritenuto che il secondo motivo sull'omessa qualificazione ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 è inammissibile in quanto la relativa questione non è stata devoluta in appello;
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CURIALE GIUSEPPE nato a MAZARA DEL VALLO il 29/11/1992 avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso sulla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è inammissibile trattandosi di questione di fatto non devoluta in appello; Ritenuto che il secondo motivo sull'omessa qualificazione ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 è inammissibile in quanto la relativa questione non è stata devoluta in appello;

Ritenuto, infine, che il terzo motivo sul diniego delle attenuanti c.d. generiche è manifestamente infondato oltre che genericamente proposto per questione di fatto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16.12.2021 Il Consigliere estensore Il Preiiente Angelo Capozzi Angel Cost zo • DEPOS!TA.7) !!.9 Cp • 1,LERIA • 0 4 2B22