Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic and unfounded arguments on drug trafficking and recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giovanni Lanzetta's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a Palermo Court of Appeal decision regarding drug trafficking and recidivism, but the court found his arguments generic and lacking factual substance. Consequently, the appeal was rejected because it failed to engage with the specific reasoning of the lower court's judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded or proposed in a generic manner without confronting the specific reasoning of the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANZETTA GIOVANNI nato a NAPOLI il 11/05/1973 avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso è manifestamente infondato oltre che del tutto genericamente proposto in ordine alla affermazione di responsabilità non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni articolate in sentenza in ordine agli indici della destinazione a terzi dello stupefacente( v. pg. 5 e ss.);
Ritenuto che il secondo motivo sul diniego della causa ex art. 131-bis c.p è del tutto generica rispetto alle sue ragioni ( v pg. 6 della sentenza); Ritenuto, infine, che il terzo motivo sulla recidiva è manifestamente infondato oltre che genericamente proposto per questione di fatto ( v. pg. 9 della sentenza). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16.12.2021 Il Consigliere estensore Il Pres ente Anglo Capozzi Angel r-U.ERIA DEPOS!TATO IN C il..