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Ordinanza — n. 12314/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as manifestly unfounded and generic regarding liability arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12314/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for liability, but the court found the appeal manifestly unfounded and entirely generic because it did not engage with the specific arguments presented in the lower court's judgment. Consequently, the appeal was rejected without a merits decision due to its lack of substantive engagement with the case facts.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 370 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded and proposed in a generic manner without confronting the specific arguments of the lower court judgment.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal generic appeal grounds inadmissibility under c.p.c. failure to confront arguments procedural dismissal Italy motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 370 c.p.c.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANNARIATO CRISTIAN nato a PALERMO il 22/04/1989 avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso è manifestamente infondato oltre che del tutto genericamente proposto in ordine alla affermazione di responsabilità non confrontandosi in alcun modo coni le argomentazioni articolate in sentenza ( v. pg. 3 e ss.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16.12.2021 Il Consigliere estensore Il Pres ente Angelo apozzi Angelo zo DEPC.V.TATO IN CANC EFIR ,1 CANCELLIER