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Ordinanza — n. 12313/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for generic grounds and lack of specific legal arguments regarding non-punishment and mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12313/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Silvio Michele Loddo inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The appellant challenged a second-instance judgment denying the application of the non-punishment provision under Article 131-bis of the Penal Code and the refusal of generic mitigating circumstances. The court rejected these claims because the arguments were manifestly unfounded and proposed in a generic manner without specific legal grounding.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded and proposed in a generic manner, lacking specific legal arguments to justify the review of the lower court's decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds non-punishment provision generic mitigation Criminal Procedure Code manifestly unfounded procedural costs attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
art. 131 -bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LODDO SILVIO MICHELE nato a PALERMO il 13/09/1997 avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati oltre che del tutto genericamente proposti sia in ordine alla denegata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 -bis cod. pen. ( v. pg. 3 e sg.) sia in ordine al diniego delle attenuanti c.d. generiche (v. pg 4 della sentenza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16.12.2021 Il Consigliere estensore Il Presi ente Angelo Capozzi Angel Co nzo DEPOS!TATOtik Fl