Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12311/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for mere factual complaints lacking legal grounds under Italian criminal procedure law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12311/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The court found the appellant's arguments regarding subjective elements of the crime and sentencing leniency were merely factual complaints rather than legal grounds permissible in a cassation proceeding. Consequently, the decision upholds the lower court's judgment without substantive review of the case facts.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court for cassation must be based on errors of law or procedure, not on mere factual disputes or dissatisfaction with the court's assessment of evidence.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility mere factual complaints subjective element of crime conditional sentence suspension Italian criminal procedure esenzione dalla pena abbandono del procedimento penale pene condizionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
Ritenuto che quanto alla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAGACICO SALVATORE nato a PALERMO il 20/03/1977 avverso la sentenza del 25/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in ragione della volontaria determinazione dell'imputato di consegnare il mezzo sequestrato, e poi confiscato, a terzi per la rottamazione;

Ritenuto che quanto alla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e generica censura in fatto alla corretta esclusione della particolare lività della condotta; Ritenuto che quanto alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena la censura è generica rispetto all'ostativo certificato penale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16.12.2021 Il Consigliere estensore Il Prfrsiderlte Angelo Capozzi Anglo tanzo P 0 TA T O 4 AP RIA - iL