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Ordinanza — n. 12310/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as mere factual complaints lack legal merit in criminal proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12310/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Giuseppe Burgo and Lucia Alessi inadmissible. The appellants argued that the soldiers' behavior was abnormal and unjustified, but the court found these were mere factual complaints irrelevant to the legal characterization of the crime. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals based solely on factual dissatisfaction without legal grounds are inadmissible in proceedings of legality.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility mere factual complaints proceedings of legality abnormal behavior defense court costs award motivi di cassazione risarcimento per errore giudiziario reati contro i doveri di servizio

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BURGIO GIUSEPPE nato a CANICATTI' il 05/05/1970 ALESSI LUCIA nato a RAVANUSA il 11/12/1941 avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nei ricorsi non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto in ordine alla sussistenza di un abnorme comportamento da parte degli operanti, essendo irrilevante la ragione - nel contesto dato - per la quale i militi abbiano imposto l'alt ai fini della configurazione del reato;

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16.12.2021 Il Consigliere estensore Il Pre dente Angelo apozzi Angelc costanzo f DEPOSFTATO IN CAN(' ErnA C,ANCELLiFR