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Ordinanza — n. 12309/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to mere factual complaints and unfounded challenge to general mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12309/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the conviction based on factual disputes regarding drug trafficking and the denial of general mitigating circumstances. The court rejected these grounds because factual complaints are inadmissible in cassation and the challenge to discretionary mitigation was manifestly unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 364, comma 1, n. 2 c.p.p.: Appeals in cassation are inadmissible if they consist merely of factual complaints or manifestly unfounded challenges to the exercise of discretionary powers by the trial judge.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility mere factual complaints general mitigating circumstances discretionary power review drug trafficking conviction attenuazione libera della pena motivi di cassazione restituzione dell'assistenza sociale

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.
Art. 364, comma 1, n. 2 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARUSO PASQUALE nato a NAPOLI il 24/06/1975 avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto in ordine alla sussistenza del reato e, segnatamente, alla destinazione dei 96 grammi di stupefacente per fini di spaccio; Ritenuto che, quanto al diniego delle attenuanti c.d. generiche la censura è manifestamente infondata in relazione al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16.12.2021 Il Consigliere estensore Il Presid nte Angelo Capozzi Angelo C stanzo T-779 !N o 4 AP 22