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Ordinanza — n. 12307/2022 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed as discretionary sentencing review constitutes factual criticism without logical or legal flaws.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12307/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the base sentence determination, but the court found this constituted a factual challenge to the trial judge's discretionary powers. The court ruled that the lower court exercised its discretion without logical or legal defects based on the relevant gravity of the offense.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: A challenge to the determination of the base sentence is inadmissible if it amounts to a factual criticism of the discretionary powers exercised by the trial judge without logical or legal flaws.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility discretionary sentencing powers factual criticism of judgment base sentence determination Court of Cassazione review controllo della commisurazione della pena censura costituzionale censura formulata in modo carente

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCA GILBERTO nato a TORINO il 28/08/1979 avverso la sentenza del 25/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il motivo in ordine alla determinazione della pena base costituisce censura in fatto all'esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito nella specie esercitati senza incorrere in vizi logici e giuridici sulla base della ritenuta rilevante gravità del fatto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16.12.2021 Il Consigliere estensore Il Preside te Ang Capozzi Angelo C s anzo DEPOSTATO IN C e EFILA 4 2022 IL CANC