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Ordinanza — n. 12306/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12306/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12306/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EIHIMIHE EHIS nato il 27/02/1994 avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che i motivi costituiscono censura in fatto all'esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito nella specie esercitati senza incorrere in vizi logici e giuridici avendo giustificato la recidiva sulla base di un ineccepibile giudizio di maggiore pericolosità palesatosi a seguito della commissione del reato per il quale si è proceduto; come pure incensurabile è il diniego della prevalenza delle attenuanti c.d. generiche, già benevolmente concesse dal primo giudice ( v. pg. 4 della sentenza).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 12306/2022 — snpen · Corte di Cassazione: generiche, già benevolmente concesse dal primo giudice ( v. pg. 4 della sentenza).

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione inadempimento reiterato scemata imputabilità impugnabilità della decisione di rinvio revisione della sentenza penale restituzione dell'assistenza sociale
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EIHIMIHE EHIS nato il 27/02/1994 avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che i motivi costituiscono censura in fatto all'esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito nella specie esercitati senza incorrere in vizi logici e giuridici avendo giustificato la recidiva sulla base di un ineccepibile giudizio di maggiore pericolosità palesatosi a seguito della commissione del reato per il quale si è proceduto; come pure incensurabile è il diniego della prevalenza delle attenuanti c.d. generiche, già benevolmente concesse dal primo giudice ( v. pg. 4 della sentenza).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16.12.2021 Il Consigliere estensore Il Pres ente Angelo Capozzi AngelØjcostanzo DEF077':..Tf.: !N cArl ELLERLA T.7