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Ordinanza — n. 12303/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as facts regarding non-punishment cannot be reviewed by the Court of Cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12303/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Achitei Manuela inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The court found the ground for non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code manifestly unfounded given the proven danger of the conduct and its investigative consequences. Since the appeal relied on factual arguments rather than legal errors, it could not access the Court of Cassation's jurisdiction.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; The Court of Cassation cannot review appeals based on factual grounds or the consistency of the danger posed by conduct, as such matters are excluded from the jurisdiction of the court of appeal.

Parole chiave

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non-punishment ground Court of Cassation jurisdiction factual arguments inadmissibility investigative consequences procedural costs award permesso di promuovere un procedimento penale scemata imputabilità inchiesta per falsità atti

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ACHITEI MANUELA nata in ROMANIA il 22/05/1977 avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il motivo sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato rispetto all'incensurabile giudizio fondato sulla consistenza del pericolo cagionato dalla condotta simulatoria e delle conseguenze investigative di essa, oltre che proposto per ragioni di fatto che non possono accedere al giudizio di legittimità (v. punto 1 della sentenza).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16.12.2021 Il Consigliere estensore Il Presikiente Angelo Capozzi Angelo )Ctostanzo DEPOS:TATO IN CAPI LERIA 0