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Ordinanza — n. 12301/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding sentencing reduction, citing judicial discretion and prior drug offenses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12301/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Manga Musa inadmissible. The appellant challenged the sentence, arguing for a reduction in punishment, but the court found this constituted a factual challenge to the discretionary powers exercised by the lower court. The decision relied on the specific prior record of drug trafficking arrests and the severity of the crime to justify the original sentence.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 5 c.p.p.; Art. 360 n. 6 c.p.p.: A challenge to the reduction of punishment is inadmissible if it constitutes a factual attack on the discretionary powers exercised by the trial judge without logical or legal flaws, particularly when based on specific prior convictions and the gravity of the offense.

Parole chiave

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sentencing reduction judicial discretion drug trafficking prior convictions inadmissible appeal factual challenge Cassation procedure pena pecuniaria non riscuotibile

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 5 c.p.p.
Art. 360 n. 6 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANGA MUSA - C.U.I. 057173G nato il 10/10/1994 avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che il motivo sulla mancata riduzione della pena inflitta costituisce censura in fatto all'esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito nella specie esercitati senza incorrere in vizi logici e giuridici in ragione del precedente specifico e dei due successivi arresti per spaccio di stupefacenti oltre che della non minima gravità del fatto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16.12.2021 I Il Consigliere estensore Il Pres4dente Angjb1C