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Ordinanza — n. 12300/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as manifestly unfounded due to lack of specific grounds for inadmissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12300/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Kamy Ilyas inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's decision lacked proper motivation, but the court found this objection generic and unsupported by the actual detailed reasoning provided in the appealed judgment. Consequently, the court rejected the claim as manifestly unfounded, ruling that the procedural defect alleged did not exist.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 370 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the alleged lack of motivation is generic and does not correspond to the specific, articulated reasoning contained in the contested decision.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal lack of motivation generic objection procedural inadmissibility Court of Cassazione motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate declinatoria di competenza

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 370 c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KAMI ILYAS - C.U.I. 05NB1SR nato il 17/11/1999 avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso è manifestamente infondato oltre che genericamente proposto non confrontandosi l'eccepita mancanza di motivazione con l'effettiva articolata motivazione resa dal provvedimento impugnato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16.12.2021 Il Consigliere estensore Il Presi ente Angelo Capozzi Angelo' ostanzo DEPOS:TATO IN CAN LERIA LLLTE