Italian Supreme Court dismisses appeal as mere factual complaints not admissible in legitimacy proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the grounds raised were merely factual complaints rather than legal arguments suitable for legitimacy proceedings. The appellant challenged the lower court's findings on public place responsibility, incitement, and the exclusion of non-punishability due to obstinacy, which the court deemed already properly evaluated by the trial judge. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals in legitimacy proceedings are inadmissible if they consist solely of mere factual complaints or are merely reproductions of arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCHI MICHEL nato il 22/01/1987 avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag., sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato in relazione alla commissione del fatto il luogo pubblico o aperto al pubblico ed alla presenza di più persone ed alla valenza dngratoria della condotta - v. pg.2 e sg. della sentenza);
Considerato, altresi che, quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. incensurabile è la sua esclusione in ragione della rilevata ostinazione e pervicacia da parte di un soggetto già sottoposto a misura cautelare. Considerato, infine, quanto al trattamento sanzionatorio, che si tratta di censure in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16.12.2021 Il Consigliere estensore Il Prei1ente Angejp Capozzi Ange