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Ordinanza — n. 12296/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12296/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12296/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITI CLAUDIO nato a MESSINA il 28/03/1996 avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; cf OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che essi risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito ( sia in ordine alla esclusione della desistenza attiva ed alla insussistenza dei fatti di cui ai capi 2 e 4 - v. pg. 4 e sg.; sia in relazione al reato di cui al capo 5), v. pag. 5 primo cpv.);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 12296/2022 — snpen · Corte di Cassazione: pg. 4 e sg.; sia in relazione al reato di cui al capo 5), v. pag. 5 primo cpv.);

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione attenuazione della pena difetto di motivazione clausola di coscienza cognizione del ricorso per cassazione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITI CLAUDIO nato a MESSINA il 28/03/1996 avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; cf OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che essi risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito ( sia in ordine alla esclusione della desistenza attiva ed alla insussistenza dei fatti di cui ai capi 2 e 4 - v. pg. 4 e sg.; sia in relazione al reato di cui al capo 5), v. pag. 5 primo cpv.);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16.12.2021 Il Consigliere estensore Il Pr sidente Angelo apozzi Ang4oj Cosja nzo • DEPO!TTATO CAM ALEMA *0 4 A" ' Z2 CANLE