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Ordinanza — n. 12295/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12295/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12295/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRASSO SALVATORE nato a MESSINA il 23/07/1984 avverso la sentenza del 21/06/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che, quanto al primo motivo, esso risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha escluso la lieve entità in ragione delle oltre 100 piantine coltivate;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 12295/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato, infine, che quanto alla dosimetria della pena si tratta di censura in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che escluso la ricorrenza di elementi positivi in favore dell'imputato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali esame di cassazione divieto di rappresentanza dell'avvocato revoca della sospensione condizionale controllo della commisurazione della pena esame delle censure formali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRASSO SALVATORE nato a MESSINA il 23/07/1984 avverso la sentenza del 21/06/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che, quanto al primo motivo, esso risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha escluso la lieve entità in ragione delle oltre 100 piantine coltivate;

Considerato, infine, che quanto alla dosimetria della pena si tratta di censura in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che escluso la ricorrenza di elementi positivi in favore dell'imputato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16.12.2021 Il Consigliere estensore Il PrsicJente Angel9 Capozzi Ange