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Ordinanza — n. 12294/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12294/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12294/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIANG SAMBA nato il 16/11/1986 avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tale motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 3, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato in ragione della violenza e minaccia portata ai pp.uu. che stavano compiendo un atto del loro ufficio);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 12294/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 3, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato in ragione della violenza e minaccia portata ai pp.uu. che stavano compiendo un atto del loro ufficio);

Parole chiave

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procedura di annullamento motivi di cassazione legittimazione a contestare licenza ricorso per cassazione censura dell'apprezzamento delle prove domanda d'asilo di cittadino nigeriano
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIANG SAMBA nato il 16/11/1986 avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tale motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 3, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato in ragione della violenza e minaccia portata ai pp.uu. che stavano compiendo un atto del loro ufficio);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16.12.2021 Il Consigliere estensore Il Pr ente Angelo Capozzi Ang ZO DrPOST17,