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Ordinanza — n. 12292/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses asylum appeal as discretionary decision lacks logical or legal flaws.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12292/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the asylum appeal inadmissible, ordering the applicant to pay court costs and a fine. The applicant argued against the lower court's decision, but the court found the appeal constituted a factual challenge to the exercise of discretionary powers. The court ruled that the first instance judge acted without logical or legal defects by justifying the deviation from the minimum sentence based on the gravity of the offense and specific prior convictions.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 103 c.p.p.: An appeal against a discretionary judicial decision is inadmissible if it merely constitutes a factual challenge without demonstrating logical or legal flaws in the exercise of those powers.

Parole chiave

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asylum appeal inadmissibility discretionary judicial power factual challenge appeal logical legal flaws Corte di Cassazione pena massima spese mediche deducibilità delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 103 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABDEL MAKSOUD MAGDY (CUI. 033PEGQ) nato a TORINO il 11/08/1985 avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il motivo costituisce censura in fatto all'esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito nella specie esercitati senza incorrere in vizi logici e giuridici avendo giustificato il discostamento dal minimo edittale sulla base della gravità del fatto e dei precedenti specifici a carico.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16.12.2021 Il Consigliere estensore Il Presi nte Angelo Capozzi Angelo ostanzo DEr'n -", •• •••,.• • 0 4 APR a