Ordinanza — n. 12290/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SALIM AHMED nato il 10/11/1975 BRAHIMI HAMZA nato il 16/06/1984 BRAHIMI HICHAM nato il 10/12/1971 avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, par. 3 della sentenza sulla comprovata finalità di spaccio della detenzione dello stupefacente sulla base delle dichiarazioni confessorie del Cusato e delle intercettazioni la cui valutazione è incensurabile in questa sede); considerato che quanto alla mancata concessione della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. si versa in censura di fatto al corretto esercizion dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito (v. par. 3 della sentenza) mentre del tutto generico è il riferimento alla violazione dell'art. 62bis cod. pen.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62bis cod. pen; Ordinanza — n. 12290/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 3 della sentenza sulla comprovata finalità di spaccio della detenzione dello stupefacente sulla base delle dichiarazioni confessorie del Cusato e delle intercettazioni la cui valutazione è incensurabile in questa sede); considerato che quanto alla mancata concessione della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. si versa in censura di fatto al corretto esercizion dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito (v. par. 3 della sentenza) mentre del tutto generico è il riferimento alla violazione dell'art. 62bis cod. pen.;
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SALIM AHMED nato il 10/11/1975 BRAHIMI HAMZA nato il 16/06/1984 BRAHIMI HICHAM nato il 10/12/1971 avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, par. 3 della sentenza sulla comprovata finalità di spaccio della detenzione dello stupefacente sulla base delle dichiarazioni confessorie del Cusato e delle intercettazioni la cui valutazione è incensurabile in questa sede); considerato che quanto alla mancata concessione della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. si versa in censura di fatto al corretto esercizion dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito (v. par. 3 della sentenza) mentre del tutto generico è il riferimento alla violazione dell'art. 62bis cod. pen.;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16.12.2021 Il Consigliere estensore Il Pre ente Angel Capozzi Angel tanzo DgPOSTIA-70 O 4 E.RIA