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Ordinanza — n. 12288/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12288/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12288/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUROGAA GHAZI nato il 30/12/1996 avverso la sentenza del 18/05/2021 del GIP TRIBUNALE di GENOVA-Glar4L£1U122.21,e..PO4.11" udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; 28392/21 RG OSSERVA Rilevato che l'impugnazione è inammissibile perché è proposto per ragione al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., involgendosi una non consentita valutazione della sussistenza del fatto-reato ed essendo prospettata una irrilevante questione sul computo della pena concordata, peraltro in difformità da quanto si evince dal verbale di udienza in atti secondo il quale alcuna discrasia risulta a riguardo.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 12288/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., involgendosi una non consentita valutazione della sussistenza del fatto-reato ed essendo prospettata una irrilevante questione sul computo della pena concordata, peraltro in difformità da quanto si evince dal verbale di udienza in atti secondo il quale alcuna discrasia risulta a riguardo.

Parole chiave

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pagamento dell'ammenda ammende per infrazione procedurale multe non pagate condanna al pagamento pecuniario spese di esecuzione dazi doganali non pagati
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUROGAA GHAZI nato il 30/12/1996 avverso la sentenza del 18/05/2021 del GIP TRIBUNALE di GENOVA-Glar4L£1U122.21,e..PO4.11" udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; 28392/21 RG OSSERVA Rilevato che l'impugnazione è inammissibile perché è proposto per ragione al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., involgendosi una non consentita valutazione della sussistenza del fatto-reato ed essendo prospettata una irrilevante questione sul computo della pena concordata, peraltro in difformità da quanto si evince dal verbale di udienza in atti secondo il quale alcuna discrasia risulta a riguardo.

All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Deciso il 16.12.2021 Il consigliere estensore Il Pr,ési4lente Anglo Capozzi AngelS C4stpnzo • DEPC.15:TATC IN Ci' Me ELI:MA O h A 12u