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Ordinanza — n. 12287/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for exceeding statutory grounds under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12287/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Abdelilah Belhassnoui and his family members inadmissible. The appellants challenged a preliminary hearing judgment, but the court found their arguments exceeded the specific grounds listed in Article 448, paragraph 2, of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; Appeals must strictly adhere to statutory grounds; appeals involving unauthorized assessments of Article 129 conditions are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility Article 448 Code of Criminal Procedure unauthorized assessment of conditions procedural costs and fines Corte di Cassazione Italy motivi di cassazione eccezioni processuali opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
pen., involgendosi una non consentita valutazione della ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 129 cod. proc. pen..
art. 129 cod. proc. pen
pen., involgendosi una non consentita valutazione della ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 129 cod. proc. pen..
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BELHASNIOUI ADBELILAH nato il 07/12/1986 DORBANNE SAMIR CUI 05N031-2 nato il 15/02/1970 CHARAFEDDINE LOUBNA (CUI 05001NG) nato il 09/10/1992 CHARAFEDDINE IMANE nato il 19/09/1985 avverso la sentenza del 22/04/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MASSA«g1tre-~3~112.41,342,4 udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; 28391/21 RG OSSERVA Rilevato che l'impugnazione è inammissibile perché è proposto per ragione al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., involgendosi una non consentita valutazione della ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 129 cod. proc. pen..

All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Deciso il 16.12.2021 Il consigliere estensore Il Presi nte Ange Capozzi Angelo cbspzo DEP:M.7J 77.!DI , ;\