Ordinanza — n. 12285/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAKHNATI SAID nato il 13/03/1983 avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; 2q' OSSERVA Ritenuto che il motivo costituisce censura in fatto all'esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito nella specie esercitati senza incorrere in vizi logici e giuridici avendo giustificato il discostamento dal minimo edittale sulla base della pluralità di sostanze detenute e dei precedenti specifici a carico. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16.12.2021 Il Consigliere estensore Il Preilesnte Angelo apozzi Angél Costanzo n \, 71 ^;-- i ATO i v . , i:.1.1 7114 /L
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 12285/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16.12.2021 Il Consigliere estensore Il Preilesnte Angelo apozzi Angél Costanzo n \, 71 ^;-- i ATO i v . , i:.1.1 7114 /L
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAKHNATI SAID nato il 13/03/1983 avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; 2q' OSSERVA Ritenuto che il motivo costituisce censura in fatto all'esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito nella specie esercitati senza incorrere in vizi logici e giuridici avendo giustificato il discostamento dal minimo edittale sulla base della pluralità di sostanze detenute e dei precedenti specifici a carico. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16.12.2021 Il Consigliere estensore Il Preilesnte Angelo apozzi Angél Costanzo n \, 71 ^;-- i ATO i v . , i:.1.1 7114 /L