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Ordinanza — n. 12284/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally signed it instead of a registered defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12284/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because it was signed solely by the defendant rather than a registered defense attorney. The court held that under Article 613 of the Code of Criminal Procedure, as amended in 2017, all appeals, memorials, and new grounds must be signed by a qualified defender to avoid rejection. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine of €3,000.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.: Appeals, memorials, and new grounds must be signed by a registered defense attorney; failure to comply renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility defense attorney requirement Code of Criminal Procedure personal signing invalidity procedural costs award diritto di ottenere una decisione impugnazione di decisioni amministrative opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 613 c.p.p.
Considerato, infatti, che ai sensi dell'art. 613 cod.
Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
art. 613 cod. proc. pen
Considerato, infatti, che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEDAJ ELIS nato il 25/08/1983 avverso la sentenza del 15/03/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BOLZANO4e)4e-~7+30-e1le-Pert41-- udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; 28i84/21 RG OSSERVA Rilevato che l'impugnazione è inammissibile perché proposta personalmente dall'imputato. Considerato, infatti, che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, il ricorso proposto, sottoscritto unicamente dall'imputato è inammissibile ex art. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. pen..

All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Deciso il 16.11.2021 Il consigliere estensore Il Pregi ente Angelo Capozzi Angelo C stanzo D7FOSATATO IN '