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Ordinanza — n. 12280/2022 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal as inadmissible for being outside statutory grounds under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12280/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Ba Pengfei and Xuejie inadmissible, ordering them to pay procedural costs and fines. The appellants challenged a first-instance judgment regarding drug possession, but the court found their arguments did not fall within the specific exceptions listed in Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court rejected the request for a new trial based on the alleged failure to verify the active principle of the drug through expert consultation.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: Appeals must be lodged for reasons strictly prescribed by law; appeals outside these statutory grounds are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal Article 448 Code of Criminal Procedure drug possession expert consultation imputazione per reati di stupefacenti traffico internazionale di stupefacenti abuso di sostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BA PENGFEI (C.U.I. 062048U) nato il 10/06/1992 SUI XUEJIE (C.U.I.040BNAT) nato il 03/06/1993 avverso la sentenza del 26/05/2021 del TRIBUNALE di PRATOd'ate-~41.4.alle_pa udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; 28326/21 RG OSSERVA Rilevato che l'impugnazione è inammissibile perché è proposto per ragione al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., deducendosi l'omessa verifica del principio attivo dello stupefacente a mezzo di consulenza. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Deciso il 16.12.2021 Il consigliere estensore Il P esidente Angelo Capozzi. Ange Costanzo DEP 0S1TATO IN C P. T,M 0