Italian court dismisses appeal as inadmissible for exceeding statutory grounds under Article 448 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a settled sentence, arguing for a non-authorized re-evaluation of the agreed penalty. The court rejected this because the grounds raised did not fall within the specific exceptions listed in Article 448, paragraph 2-bis of the Criminal Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it involves a re-evaluation of a settled sentence that exceeds the specific grounds expressly provided by law.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIGRI NABIL nato il 02/02/1984 avverso la sentenza del 09/06/2021 del GIP TRIBUNALE di MILANO-eteite-~9e-e144Q-19ertte- udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; 28258/21 RG OSSERVA Rilevato che l'impugnazione è inammissibile perché è proposto per ragione al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., involgendosi una non consentita rivalutazione della pena concordata. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Deciso il 16.12.2021 Il consigliere estensore Il Pre 'dente Angelo Capozzi Angelo fostanzo Drpn 517,7,77 C, U1 C