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Ordinanza — n. 12276/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for exceeding statutory appeal grounds and involving mere factual qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12276/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a preliminary ruling by arguing for a different legal qualification of the crime and questioning the assessment of statutory conditions. The court rejected these arguments because the appeal raised issues of mere fact rather than law and did not fall within the specific exceptions listed in Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; Art. 129, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it involves a non-authorized evaluation of statutory conditions or raises a legal qualification issue based solely on facts, as such matters fall outside the exhaustive list of admissible grounds for appeal.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility mere factual qualification statutory appeal grounds Code of Criminal Procedure court costs and fine revisione della sentenza penale esame di cassazione condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.
Art. 129, cod. proc. pen.
pen., involgendosi una non consentita valutazione della ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 129 cod.
art. 129 cod. proc. pen
pen., involgendosi una non consentita valutazione della ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPITELLI GENNARO nato a NAPOLI il 24/06/1992 avverso la sentenza del 08/07/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NAPOLI—éerte-e~"itererfte" udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; 28225/21 RG OSSERVA Rilevato che l'impugnazione è inammissibile perché è proposto per ragione al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., involgendosi una non consentita valutazione della ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e prospettata una questione sulla qualificazione giuridica del reato fondata su questione di mero fatto.

All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Deciso il 16.12.2021 Il consigliere estensore Il Pr idente Ange o Capozzi Angelo tanzo DEPOSITATO IN CA;',1.;'71A.ERIA , Q 4 t e• ---- ---