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Ordinanza — n. 12274/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for exceeding statutory grounds under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12274/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a re-evaluation of the sentence imposed by the lower court, but the Court found this ground not permitted by law. Consequently, the appeal was rejected because it invoked a reason outside the specific exceptions listed in Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; An appeal based on a non-consented re-evaluation of the sentence determination is inadmissible as it falls outside the statutory grounds for cassation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility Article 448 paragraph 2-bis sentence re-evaluation Cassazione ordinanza procedural costs award revisione in materia d'asilo asilo di cittadini siriani facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ES SAOUFY YOUNES nato il 10/07/1980 avverso la sentenza del 08/06/2021 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO-44a4e-taultisQ-alle-pa44- udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; 28218/21 RG i OSSERVA t Rilevato che l'impugnazione è inammissibile perché è proposto per ragione al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., involgendosi una non consentita rivalutazione della determinazione della pena. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Deciso il 16.12.2021 Il consigliere estensore Il Pre,i11ente Ang o Capozzi Angelo stanzo DPPOTTATO IN O 4 A