Criminal appeal dismissed as inadmissible for exceeding statutory grounds under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a re-evaluation of the sentence imposed by the lower court, but the Court found this ground not permitted by law. Consequently, the appeal was rejected because it invoked a reason outside the specific exceptions listed in Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; An appeal based on a non-consented re-evaluation of the sentence determination is inadmissible as it falls outside the statutory grounds for cassation.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ES SAOUFY YOUNES nato il 10/07/1980 avverso la sentenza del 08/06/2021 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO-44a4e-taultisQ-alle-pa44- udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; 28218/21 RG i OSSERVA t Rilevato che l'impugnazione è inammissibile perché è proposto per ragione al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., involgendosi una non consentita rivalutazione della determinazione della pena. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Deciso il 16.12.2021 Il consigliere estensore Il Pre,i11ente Ang o Capozzi Angelo stanzo DPPOTTATO IN O 4 A