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Ordinanza — n. 12273/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for exceeding statutory limits on aggravating circumstance revaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12273/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it sought a revaluation of an aggravating circumstance not considered by the trial judge. The appellant argued for a different assessment of the aggravating factor, but the court found this outside the specific grounds allowed under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals must strictly adhere to statutory grounds, and reevaluating an aggravating circumstance not addressed by the lower court constitutes an inadmissible excess of power.

Parole chiave

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excess of power aggravating circumstance revaluation of facts inadmissible appeal Article 448 criminal procedure impugnabilità della decisione di rinvio motivi di cassazione impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BINBRIKA HICHAM nato il 06/08/1985 avverso la sentenza del 09/03/2021 del TRIBUNALE di BOLOGNA+Fe-re; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; 28217/21 RG OSSERVA Rilevato che l'impugnazione è inammissibile perché è proposto per ragione al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., involgendosi una non consentita rivalutazione della sussistenza di una aggravante, comunque non considerata da parte del Giudice. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Deciso il 16.12.2021 Il consigliere estensore Il Pr idente Anq4Io Capozzi Angelo ostanzo DEPOMATO e,P, ERIA O ,)ch-71 h Ap