Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally signed the petition instead of a registered defense attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because it was personally signed by the defendant rather than a registered defense attorney. The defendant argued for the review of the lower court's judgment, but the opposing party and the court emphasized the strict procedural requirement for legal representation in appeals. Consequently, the court ruled that the petition violated Article 610 of the Code of Criminal Procedure, leading to its rejection and an order for the defendant to pay legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. pen.; Art. 613 cod. proc. pen.: A criminal appeal is inadmissible if the petition is signed solely by the accused instead of a defense attorney registered in the special register of the Court of Cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KICHOU OMER nato il 30/10/1999 avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di GENOVA.-ogiQto allP pazt4. udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; 28189/21 RG OSSERVA Rilevato che l'impugnazione è inammissibile perché proposta personalmente dall'imputato. Considerato, infatti, che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e í motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, il ricorso proposto, sottoscritto unicamente dall'imputato è inammissibile ex art. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. pen..
All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Deciso il 16.12.2021 Il consigliere estensore Il PrØìdente Angelo Capozzi Angel ostanzo D