Cassation Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds under Art. 610, co. 5-bis c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed outside the statutory exceptions provided by law. The appellant challenged the lower court's sentence for aggravated theft, citing a lack of reasoning regarding Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that the appeal failed to meet the specific grounds required for admissibility under Article 610, co. 5-bis of the Code of Criminal Procedure, resulting in a declaration of inadmissibility and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, co. 5-bis c.p.p.; Art. 448, co. 2-bis c.p.p.: Appeals against sentencing orders are inadmissible unless they specifically address the expression of the accused's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIARELLI ANNA nato a MOTTOLA il 15/10/1978 avverso la sentenza del 05/07/2021 del TRIBUNALE di TARANTOtetattravvtszrà11-él—Darti ) udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe, il Tribunale di Taranto ha applicato a Anna Chiarelli, ai sensi degli artt. 444 e ss., cod. proc. pen., la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed Euro 200,00 di multa in relazione al reato di furto aggravato, in rubrica alla medesima ascritto.
2. Avverso la sentenza indicata, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso l'imputata, con atto a firma del difensore di fiducia, lamentando vizio di motivazione in riferimento all'esclusione dell'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen..
3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto fuori dei casi previsti dalla legge. Ai sensi del disposto dell'art. 610, co. 5-bis, cod. proc. pen., inserito nel corpo del codice di rito dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con effetto dal 3 agosto del 2017, il cui secondo periodo prevede l'obbligo di dichiarare, con procedura semplificata, l'inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l'altro, le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, quando, in conformità alla previsione dell'art. 448, co. 2-bis, cod. proc. pen., modificato dall'art. 1, co. 50, della citata legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso non sia fondato su motivi (si intende, specifici) attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza; ipotesi non dedotte nella specie.
4. La declaratoria d'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che abbia proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 26 gennaio 2022 Il Consigli estensore Il Presidente Aless drina