Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12178/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12178/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12178/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

D'AGUANNO VINCENZO chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale il Tribunale di Termini Imerese ha applicato al predetto la pena concordata tra le parti ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 495 cod. pen. al medesimo ascritto.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 444 cod. proc. pen, art. 495 cod. pen; Ordinanza — n. 12178/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 495 cod. pen. al medesimo ascritto.

Parole chiave

Generato dall'IA
rinuncia al dibattimento orale facoltà di astenersi dal testimoniare azione di contestazione difesa d'ufficio rinuncia alla motivazione denuncia spontanea

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 444 cod. proc. pen
D'AGUANNO VINCENZO chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale il Tribunale di Termini Imerese ha applicato al predetto la pena concordata tra le parti ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 495 cod. pen
in ordine al reato di cui all'art. 495 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AGUANNO VINCENZO nato a PALERMO il 11/06/1992 avverso la sentenza del 22/09/2021 del GIP TRIBUNALE di TERMINI IMERESEgato avviso alfe barti 2. . udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. D'AGUANNO VINCENZO chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale il Tribunale di Termini Imerese ha applicato al predetto la pena concordata tra le parti ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 495 cod. pen. al medesimo ascritto.

2. Con dichiarazione trasmessa alla cancelleria il 25 gennaio 2022, il difensore dell'imputato ha dichiarato di rinunciare al ricorso, allegando dichiarazione personale, con sottoscrizione autenticata, del ricorrente.

3. Alla stregua di quanto precede, il ricorso va dichiarato inammissibile per rinuncia, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente