Criminal appeals dismissed as inadmissible or manifestly unfounded due to procedural defects and lack of merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Alfio Luca Palermo and Salvatore Volpe inadmissible or manifestly unfounded. The first appeal was rejected because it challenged a specific statutory mitigation without being raised in the original appeal, violating procedural requirements. The second appeal was dismissed as unfounded since the lower court provided sufficient reasoning regarding the denial of general mitigating circumstances. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62, n. 4 cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a, c.p.p.; The appeal challenging a specific statutory mitigation must be raised in the appeal; appeals lacking sufficient reasoning or raised improperly are inadmissible or manifestly unfounded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PALERMO ALFIO LUCA nato a CATANIA il 27/09/1991 VOLPE SALVATORE nato a CATANIA il 04/08/1994 avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Salvatore Volpe, che contesta il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen, è inammissibile in quanto non proposto con l'appello; Ritenuto che il secondo motivo proposto nell'interesse di Salvatore Volpe e l'unico motivo di Alfio Luca Palermo, che contestano la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sono manifestamente infondati perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 3);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente