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Ordinanza — n. 12176/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of admissible grounds under Article 610 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12176/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Gaetano Ponarasa inadmissible because it was filed outside the statutory exceptions. The appellant challenged a first-instance sentence for aggravated theft, arguing a lack of reasoning regarding his liability. The court ruled that the appeal did not rely on specific grounds required by law, such as errors in legal qualification or the sentence itself.

Regesto Legislator

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Art. 610, co. 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 448, co. 2-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing orders are inadmissible unless based on specific grounds regarding the defendant's will, correlation between request and judgment, legal qualification, or legality of the penalty.

Parole chiave

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criminal procedure appeal inadmissible grounds aggravated theft sentencing order procedural simplification sanzioni penali aggravamento della pena concorso materiale di reati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610, co. 5-bis, cod. proc. pen.
Ai sensi del disposto dell'art. 610, co.
Art. 448, co. 2-bis, cod. proc. pen.
103, con effetto dal 3 agosto del 2017, il cui secondo periodo prevede l'obbligo di dichiarare, con procedura semplificata, l'inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l'altro, le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, quando, in conformità alla previsione dell'art. 448, co.
Art. 616, cod. proc. pen.
La declaratoria d'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
La declaratoria d'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che abbia proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n.

Giurisprudenza citata

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Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PONARASA GAETANO nato a MILANO il 09/09/1996 avverso la sentenza del 17/06/2021 del TRIBUNALE di MONZA Fàfc ile partil; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe, il Tribunale di Monza ha applicato a Gaetano Ponarasa, ai sensi degli artt. 444 e ss., cod. proc. pen., la pena di anni due di reclusione ed Euro 200,00 di multa in relazione al reato di furto pluriaggravato, in rubrica al medesimo ascritto.

2. Avverso la sentenza indicata, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso l'imputato, con atto a firma del difensore di fiducia, lamentando vizio di motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto fuori dei casi previsti dalla legge. Ai sensi del disposto dell'art. 610, co. 5 -bis, cod. proc. pen., inserito nel corpo del codice di rito dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con effetto dal 3 agosto del 2017, il cui secondo periodo prevede l'obbligo di dichiarare, con procedura semplificata, l'inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l'altro, le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, quando, in conformità alla previsione dell'art. 448, co. 2-bis, cod. proc. pen., modificato dall'art. 1, co. 50, della citata legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso non sia fondato su motivi (si intende, specifici) attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza; ipotesi non dedotte nella specie.

4. La declaratoria d'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che abbia proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versaménto della somma di quattromila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 26 gennaio 2022 Il Consigl