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Ordinanza — n. 12174/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of non-accepted reasons during plea agreement. The court ruled that the defendant's waiver of certain grounds barred further review. Consequently, the appeal was rejected and costs awarded against the appellant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12174/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant had previously waived specific grounds for appeal during a plea agreement on sentencing. The appellant argued that the lower court failed to evaluate reasons not explicitly renounced, but the court held that the statutory power granted for plea agreements creates preclusive effects on the entire litigation process. By ruling that the waiver bars review of any unaccepted issues, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis cod. proc. pen.; The power of disposition granted to parties under the plea agreement provision limits the second-instance court's cognition and creates preclusive effects on the entire proceedings, including the cassation review, thereby barring appeals based on reasons not included in the agreement.

Parole chiave

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plea agreement waiver preclusive effect cassation sentencing reduction appeal waiver of non-accepted reasons procedural preclusion principle gravi addebiti penali azione intesa alla dichiarazione di responsabilità altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
MUSTO VINCENZO chiede l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Napoli, ha, in parziale riforma dell'appellata sentenza, in accoglimento dell'accordo fra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Legge 23 giugno 2017, n. 103
pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez.
art. 599-bis cod. proc. pen
MUSTO VINCENZO chiede l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Napoli, ha, in parziale riforma dell'appellata sentenza, in accoglimento dell'accordo fra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero Rv. 273194
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSTO VINCENZO nato a NAPOLI il 14/11/1985 avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIeato avviso alle parti3 udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. MUSTO VINCENZO chiede l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Napoli, ha, in parziale riforma dell'appellata sentenza, in accoglimento dell'accordo fra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ridotto la pena inflitta all'imputato in ordine ai reati di furto con strappo aggravati. Il ricorrente deduce, con unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'omessa valutazione dei motivi non rinunciati.

2. Il ricorso è inammissibile. Va, invero, ribadito il principio di diritto già affermato da questa Corte, secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero Rv. 273194, in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art.129 cod. proc. pen.).

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 4.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Preside