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Ordinanza — n. 12172/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic mitigating circumstances denial was properly reasoned by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12172/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Francesco Sergi inadmissible regarding the denial of generic mitigating circumstances. The appellant argued for a retrial, but the court found the lower court's reasoning sufficient as it referenced the defendant's personal material execution of the conduct. Consequently, the appeal was rejected without substantive review of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the first-instance judgment provides a congruous reference to the decisive elements for denying mitigating circumstances, and no clear distortion of the relevant facts is evident.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic mitigating circumstances appeal inadmissibility sufficient reasoning standard personal material execution Corte di Cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERGI FRANCESCO nato a LOCRI il 29/11/1990 avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di Francesco Sergi, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie, e che non sussiste, con la necessaria evidenza, il denunciato travisamento nell'apprezzamento del rilievo ritenuto ostativo (gravità del fatto derivante dalla personale materiale esecuzione della condotta dell'imputato);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente