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Ordinanza — n. 12169/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints not suitable for final review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12169/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible because the grounds raised were merely factual complaints rather than legal errors. The appellant contested the formal notification of a ban on issuing checks to an unidentified cohabitant and the scope of the ban regarding his role as a company administrator. The court ruled that such arguments belong in administrative opposition proceedings and do not justify a cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 7, I. 15.12.1990, n. 386; Art. 363-bis c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when based solely on factual grievances or formal defects that could have been raised in administrative proceedings, as the final court reviews only legal errors.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility factual complaints review administrative notification formalities ban on issuing checks legal vs factual error impugnazione della cancellazione emissione di titoli di credito censure di diritto costituzionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 7, I. 15.12.1990, n. 386
Ritenuto che i motivi del ricorso proposto nell'interesse di Lelio Leonini, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 7, I.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEONINI LELIO nato a NAPOLI il 19/07/1975 avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; letta la memoria del difensore, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che i motivi del ricorso proposto nell'interesse di Lelio Leonini, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 7, I. 15.12.1990, n. 386, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto: nel contestare l'irritualità formale della notifica del provvedimento prefettizio dispositivo del divieto di emettere assegni, in quanto consegnato a familiare convivente non identificato, il ricorrente svolge un rilievo meramente formale, eventualmente deducibile in sede di opposizione amministrativa, ma non nega la stessa ricezione dell'atto da parte dei conviventi, in tal modo articolando una doglianza generica; per altro verso, la censura non si confronta con il divieto imposto all'imputato di emettere assegni in ogni sua qualità, compresa quella di amministratore della società per conto della quale i titoli sono stati, invece, tratti;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente