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Ordinanza — n. 12165/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as inadmissible due to lack of specificity and mere factual complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12165/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals filed by Monica Antonini and Alfredo Guizzardi inadmissible. The appellants contested the lower court's reasoning regarding aggravated theft and sentencing factors, arguing for specific legal grounds. The court rejected these arguments because they consisted of mere factual complaints or were merely repetitive of issues already adequately addressed by the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, n. 1 and Art. 364, comma 1, n. 2 of the Code of Criminal Procedure; Appeals are inadmissible if they consist of mere factual complaints or are merely repetitive of issues already adequately examined by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeals mere factual complaints lack of specificity repetitive arguments Code of Criminal Procedure sentencing aggravation procedural dismissal motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.
Art. 364, comma 1, n. 2 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ANTONINI MONICA nato a ROMA il 07/01/1971 GUIZZARDI ALFREDO nato il 11/06/1981 avverso la sentenza del 06/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Monica Antonini, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità della medesima per il reato di furto aggravato in concorso, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Monica Antonini e il primo ed il secondo motivo di ricorso di Alfredo Guizzardi, che contestano la mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 2 cod. pen. ed il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 6 e 7);

Ritenuto che il terzo motivo di ricorso di Alfredo Guizzardi, che contesta vizio della motivazione in ordine alla ritenuta recidiva è manifestamente infondato, in considerazione dell'ampia disamina rassegnata al riguardo (cfr. p. 6, penultimo capoverso); Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presid