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Ordinanza — n. 12163/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grounds not matching specific statutory exceptions for sentencing appeals.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12163/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Gramoz Gjiana inadmissible because it was lodged outside the statutory exceptions provided by law. The appellant challenged the lower court's sentencing based on generic legal errors and lack of motivation, which the court found to be assertive rather than specific. Consequently, the court ruled that the appeal did not meet the strict requirements of Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure, leading to a dismissal and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610, co. 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 448, co. 2-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing decisions are inadmissible if they rely on generic grounds rather than specific exceptions such as erroneous legal qualification or lack of correlation with the judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal sentencing appeal generic grounds Code of Criminal Procedure legal qualification error Cassation Court procedural simplification appartenenza a una banda

Disposizioni normative citate

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Art. 610, co. 5-bis, cod. proc. pen.
Ai sensi del disposto dell'art. 610, co. 5-bis, cod. proc. pen., inserito nel corpo del codice di rito dall'art.
Art. 448, co. 2-bis, cod. proc. pen.
103, con effetto dal 3 agosto del 2017, il cui secondo periodo prevede l'obbligo di dichiarare, con procedura semplificata, l'inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l'altro, le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, quando, in conformità alla previsione dell'art. 448, co.
Art. 444, cod. proc. pen.
Art. 416, cod. pen.
pen., la pena di anni tre, mesi uno e giorni quattro di reclusione ed Euro 2.100,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 416 cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
La declaratoria d'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 416 cod. pen
pen., la pena di anni tre, mesi uno e giorni quattro di reclusione ed Euro 2.100,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 416 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
La declaratoria d'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che abbia proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n.

Giurisprudenza citata

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Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: G.JIANA GRAMOZ nato il 29/07/1987 avverso la sentenza del 18/02/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINO'pato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe, il Tribunale di Torino ha applicato a Gramoz Gjiana, ai sensi degli artt. 444 e ss., cod. proc. pen., la pena di anni tre, mesi uno e giorni quattro di reclusione ed Euro 2.100,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 416 cod. pen. ed ai connessi reati-scopo, in rubrica al medesimo ascritti.

2. Avverso la sentenza indicata, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso l'imputato, con atto a firma del difensore di fiducia, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla qualificazione giuridica del fatto.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto fuori dei casi previsti dalla legge. 3.1. Ai sensi del disposto dell'art. 610, co. 5-bis, cod. proc. pen., inserito nel corpo del codice di rito dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con effetto dal 3 agosto del 2017, il cui secondo periodo prevede l'obbligo di dichiarare, con procedura semplificata, l'inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l'altro, le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, quando, in conformità alla previsione dell'art. 448, co. 2-bis, cod. proc. peri., modificato dall'art. 1, co. 50, della citata legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso non sia fondato su motivi (si intende, specifici) attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza. 3.2.

Nel caso in esame, le censure svolte dall'imputato - in astratto deducibili - s'appalesano, all'evidenza, del tutto generiche ed assertive.

4. La declaratoria d'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che abbia proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 26 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Alessand4ia Tudino ayuukl Sttò e=ì...- f