Cassation court dismisses appeal as inadmissible for being mere factual complaints and lacking legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared Luciano Selvaggio's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Selvaggio challenged the lower court's finding of criminal responsibility and the denial of general mitigating circumstances, arguing procedural errors. The court rejected these claims because the first four grounds were merely factual complaints unsuitable for cassation review, while the fifth was infounded as the lower court had sufficiently referenced relevant elements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be based on points of law; mere factual complaints or reiteration of arguments already decided by the trial court render the appeal inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SELVAGGIO LUCIANO nato a PORTICI il 22/06/1958 avverso la sentenza del 29/06/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che i primi quattro motivi del ricorso proposto nell'interesse di Luciano Selvaggio, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110, 497-bis cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 5 sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato;
Considerato che il quinto motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 6); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il President