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Ordinanza — n. 12161/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as merely repetitive of already refuted arguments regarding mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12161/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Francesco Conte inadmissible. Conte argued that the lower court failed to grant a mitigating circumstance under Article 114 of the Penal Code, but the appellate court had already adequately refuted these claims. Consequently, the court ruled that the appeal was merely a reproduction of previously dismissed criticisms.

Regesto Legislator

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Art. 114 cod. pen.; Art. 364 c.p.p.: An appeal that merely reproduces arguments already refuted in the contested judgment is inadmissible as it lacks new grounds for review.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments mitigating circumstances Article 114 Penal Code procedural dismissal contravvenzione bagatellare oltraggio alla corte sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 114 cod. pen.
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di Francesco Conte, che contesta la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. è meramente riproduttivo di censure, adeguatamente confutate nella sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag.
Art. 364 c.p.p.
art. 114 cod. pen
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di Francesco Conte, che contesta la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTE FRANCESCO nato a NOCERA INFERIORE il 13/08/1966 avverso la sentenza del 14/07/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di Francesco Conte, che contesta la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. è meramente riproduttivo di censure, adeguatamente confutate nella sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 4); Rilevato„ pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente