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Ordinanza — n. 12160/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible; unified sections did not ban proportional accessory penalties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12160/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared Claudio Amonti's appeal inadmissible regarding the proportionality of accessory bankruptcy penalties. The appellant argued that accessory penalties should not match the main sentence, citing a misinterpretation of prior unified section rulings. The court rejected this, clarifying that previous decisions only prohibited automatic calculation, not proportional application agreed upon by parties.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; The unified sections of the Court of Cassation did not establish the illegality of proportionally setting accessory bankruptcy penalties, merely excluding any automatic calculation mechanism.

Parole chiave

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accessory bankruptcy penalties proportional sentencing procedural appeal inadmissibility unified sections precedent proportionality principle motivazione inadeguata delle censure costituzionali attenuazione libera della pena controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
art. 599-bis cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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n. 28910 del 28 agosto 2019
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMONTI CLAUDIO nato a BRESCIA il 28/09/1972 avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letta la memoria trasmessa il 17 gennaio 2022; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di Claudio Amonti, con il quale si contesta la determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari, applicate nella misura corrispondente alla pena principale, concordata tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., è manifestamente infondato, in quanto - diversamente da quanto dedotto - le Sezioni unite di questa Corte (n. 28910 del 28 agosto 2019) non hanno affatto affermato l'illegittimità di una siffatta commisurazione, limitandosi, invece, ad escludere qualunque automatismo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente