Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12159/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic mitigating circumstances and recidivism denial was sufficiently motivated.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12159/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the denial of generic mitigating circumstances and the application of recidivism, arguing insufficient reasoning. The court ruled that the lower court's explicit reference to the defendant's specific danger level constituted adequate motivation under established case law.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The denial of generic mitigating circumstances and the application of recidivism are valid if the judgment of first instance provides a congruous reference to the decisive elements and explicitly addresses the specific danger manifested by the accused.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic mitigating circumstances recidivism application sufficient motivation requirement appeal inadmissibility judicial reasoning standard attenuazione della pena provvedimento d'integrazione nell'assicurazione sociale recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SNOPECH CRISTIAN nato a ROMANO DI LOMBARDIA il 11/08/1989 avverso la sentenza del 26/10/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l'applicazione della recidiva, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie, e che vi è esplicita motivazione riguardo la specifica pericolosità manifestata dall'imputato (si vedano, in particolare, pagg. 3-4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente