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Ordinanza — n. 12158/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as vague and repetitive of already rejected arguments regarding criminal conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12158/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Maicol Martinelli inadmissible due to a lack of specific grounds. Martinelli challenged his conviction for the offense under Article 497-bis of the Penal Code, arguing against the lower court's reasoning. The court rejected these claims as merely repetitive of arguments already thoroughly examined and dismissed by the first-instance judge.

Regesto Legislator

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Art. 497-bis cod. pen.; The appeal is inadmissible when the grounds contesting the conviction are merely repetitive of arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance.

Parole chiave

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Article 497-bis Penal Code inadmissible appeal repetitive arguments lack of specificity Cassation procedure documenti d'identità uso di false generalità credibilità dell'identità

Disposizioni normative citate

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Art. 497-bis cod. pen.
Ritenuto che i due motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della condanna di Maicol Martinelli per il reato di cui all'art. 497-bis cod.
art. 497-bis cod. pen
Ritenuto che i due motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della condanna di Maicol Martinelli per il reato di cui all'art. 497-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Busa, Rv. 273303
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINELLI MAICOL nato a ROMANO DI LOMBARDIA il 05/12/1988 avverso la sentenza del 01/10/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che i due motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della condanna di Maicol Martinelli per il reato di cui all'art. 497-bis cod. pen., sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 8, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato, in adesione a Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Busa, Rv. 273303); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente