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Ordinanza — n. 12157/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding legal qualification of theft by tearing and sentencing determination.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12157/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's legal qualification of the act as theft by tearing and its resulting sentence. The court found the appeal unfounded because the appellant explicitly contested the specific facts of the act, making the correct legal attribution predictable.

Regesto Legislator

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Art. 56, 624-bis c.p.p.; When the appellant explicitly contests the factual details of the alleged crime, the court's attribution of the correct legal qualification is considered predictable and the appeal regarding that qualification is manifestly unfounded.

Parole chiave

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theft by tearing legal qualification principle of correlation inadmissible appeal predictability of attribution modificazione delle conclusioni furto aggravato difesa penale

Disposizioni normative citate

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Art. 56 c.p.p.
Art. 624-bis c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BA BIJAUHN MOHAMED nato il 10/10/1987 avverso la sentenza del 05/10/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione del principio di correlazione in riferimento alla qualificazione giuridica del fatto - ai sensi degli artt. 56 e 624-bis cod. peri. - resa dal Tribunale, è manifestamente infondato, in presenza della esplicita contestazione delle modalità del fatto (furto con strappo), con conseguente prevedibilità della corretta attribuzione del nomen iuris; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio, resta assorbito nella superiori valutazioni; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente