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Ordinanza — n. 12156/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as inadmissible for being mere factual complaints or lacking specific arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12156/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by the Bellomo and Crapanzano family members inadmissible. The appellants challenged the lower court's findings on liability, the exclusion of non-punishability, and sentencing, but the court ruled these arguments were either mere factual complaints or lacked specific reasoning. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: Appeals must be admissible; mere factual complaints or general assertions without specific arguments regarding ignored elements are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeals mere factual complaints non-punishability exclusion sentencing mitigation Court of Cassazione circostanza attenuante scemata imputabilità infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.
art. 131-bis c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BELLOMO GIOVANNI nato a BARRAFRANCA il 07/04/1963 BELLOMO ROSETTA nato a MAZZARINO il 20/10/1988 BELLOMO LUIGI nato a BARRAFRANCA il 18/11/1968 CRAPANZANO STELLA nato a MAZZARINO il 07/03/1966 RIGGI MASSIMO nato a SAN CATALDO il 24/01/1978 BELLOMO GIUSEPPE nato a MAZZARINO il 24/03/1990 GIUSTO MARIA STELLA nato a MAZZARINO il 22/01/1971 BELLOMO LUIGIA nato a MAZZARINO il 07/03/1984 avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TU DINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che il primo motivo dei ricorsi, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità degli imputati per il reato di lesioni personali, aggravate dalla pluralità degli agenti in concorso, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 3 riguardo la valutazione d'attendibilità della persona offesa);

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., è formulato in via del tutto assertiva, non deducendo i ricorrenti quale specifico e decisivo elemento, in ipotesi ignorato, renderebbe illogica la motivazione resa sul punto che pone, invece, quale ragione ostativa, comune a tutti i ricorrenti, la gravità del fatto in correlazione alle modalità; Considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la determinazione della pena e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4);

Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022 Il Consigliere estensore I