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Ordinanza — n. 12154/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as specific grounds for defense delay nullity claim were not provided.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12154/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the lack of specific grounds regarding the defense attorney's delay. The appellant argued that the lower court's rejection of the referral request rendered the appeal void, but failed to detail the communication timeline of the impediment. Consequently, the court ruled that without these specific facts, the nullity claim could not be substantiated.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: An appeal must specify the grounds for nullity with sufficient detail to allow the court to verify the impediment's communication timeline; vague assertions without specific facts regarding the defense attorney's delay do not constitute valid grounds for declaring the appeal inadmissible.

Parole chiave

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nullity of appeal defense attorney delay specific grounds requirement procedural nullity inadmissible appeal tempestività dell'istanza di ricusazione ritardo ingiustificato censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BENEDETTO MARIANO GIUSEPPE nato a NISCEMI il 02/12/1941 avverso la sentenza del 21/07/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la nullità del giudizio d'appello per essere stata rigettata l'istanza di rinvio del difensore è del tutto aspecifico, non rappresentando il ricorrente le modalità ed i tempi di comunicazione dell'impedimento rispetto all'insorgenza del medesimo, sì da consentire la delibazione dell'ordinanza reiettiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente